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Cenni storici
La provincializzazione dei Corpi pompieri
Con la pubblicazione del decreto legge 10 ottobre 1935 numero 2472 sull'organizzazione provinciale e il coordinamento nazionale dei servizi pompieristici, tutti i Corpi municipali dei vari comuni confluiscono nei Comandi provinciali, è questo il primo passo con cui si gettano le basi per il futuro Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Qui di seguito il testo integrale del Regio Decreto Legge pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia"
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla organizzazione provinciale e alla coordinazione nazionale dei servizi pompieristici, che rispondano ad esigenze civili e militari;
Visto l'art.3, n.2, della legge 31 gennaio 1926, n.100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
TITOLO I - Ordinamento generale.
Art.1. - E' istituito e posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno il Corpo pompieri per la prevenzione ed estinzione incendi e per soccorsi tecnici in genere.
I servizi del Corpo hanno organizzazione provinciale, con comando nel capoluogo delle Provincie e distaccamenti nei centri pi? importanti; vengono effettuati mediante contributo obbligatorio di tutti i Comuni della Provincia.
Art.2. - Ordinamento del Corpo:
a) Ispettorato centrale pompieri, con sede presso il Ministero dell'interno, costituito da:
un ispettore centrale di grado non superiore al quinto; tre ispettori capi di grado non superiore al sesto.
b) Corpi pompieri provinciali - con personale permanente e volontario costituiti da:
un Comando provinciale pompieri ed un Corpo pompieri, con sede nel Capoluogo di Provincia; distaccamenti pompieri di numero vario in sedi minori.
Gli ispettori e gli ufficiali permanenti dei corpi pompieri fanno parte del personale statale.
TITOLO II - Ispettorato centrale pompieri.
Art.3. - L'Ispettorato centrale pompieri funziona come organo del Ministero dell'interno, dal quale dipende. Sono di sua competenza le direttive tecniche per la prevenzione, estinzione incendi e soccorsi tecnici in genere, nonché gli studi e le decisioni sulle questioni tecniche, di indole generale, nella mira di unificare, nei limiti delle varie esigenze locali, il servizio, il materiale e il funzionamento in genere del Corpo pompieri.
Stabilisce altresì, in seguito a proposte dei Comandi provinciali, quali industrie, stabilimenti, depositi, ecc., debbono avere servizio proprio per lo spegnimento incendi, e la misura minima (personale e materiale) di detto servizio.
Art.4. - L'Ispettorato centrale propone al Ministero dell'interno le norme di carattere generale per gli acquisti di materiali e per i collaudi, per la sorveglianza ed il coordinamento amministrativo e del servizio nell'ambito di ciascuna Provincia e fra le varie Provincie.
Provvede inoltre alla preparazione tecnica del personale ufficiali del Corpo pompieri, indicendo appositi corsi teorico-pratici.
Organizza infine l'esame sperimentale e tecnico, nei riguardi della protezione antincendi, di materiali da costruzione, macchinari, apparecchi e materie in genere.
Art.5. - II Ministero dell'interno su proposta dell'Ispettorato centrale pompieri, emaner? inoltre, di concerto con il Ministero delle finanze, tutte le norme di carattere permanente e transitorio, che saranno o si renderanno necessarie per la prima applicazione del presente decreto all'atto della sua entrata in vigore e per I'ulteriore sua uniforme esecuzione.
TITOLO III - Corpi provinciali
Art.6. - 11 Ministero dell'interno, su proposta dell'Ispettorato centrale pompieri, provvederà di concerto con il Ministero delle finanze a stabilire I'organico di tutti gli ufficiali del Corpo pompieri, fissandone la gerarchia c determinandone l'assegnazione ai Comandi provinciali, ai Corpi dei capiluoghi di provincia ed ai distaccamenti. Provveder? altres? a stabilire la gerarchia del rimanente personale (sottufficiali e truppa), permanente e volontario.
Il Corpo dei pompieri delta Capitale, pure rimanendo inquadrato funzionalmente nel nuovo ordinamento di cui al comma precedente, resterà alle dirette dipendenze del Governatorato di Roma.
TITOLO IV - Attribuzioni dei Corpo pompieri
Art.7. - Per le misure preventive contro gli incendi verranno emanate apposite norme obbligatorie da approvarsi con Regio decreto su proposta dei Ministri per i'interno e per i lavori pubblici.
Tali norme dovranno essere tenute presentate nella compilazione di progetti di nuove costruzioni di carattere pubblico o privato con qualsiasi destinazione e nell'esecuzione dei lavori.
Il Comando del corpo del pompieri provinciale provvederà alla organizzazione del servizio di prevenzione incendi su direttive dell'Ispettorato centrale.
Il servizio stesso sarà di massima esplicato con visite:
a) alle nuove costruzioni per controllare l'osservanza delle norme di cui copra;
b) ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolose, prima della concessione da parte delle autorità competenti delle licenze di esercizio;
c) a stabili situati nel territorio della Provincia per il controllo dello stato di manutenzione degli impianti di spegnimento, o comunque aventi attinenza alla prevenzione incendi.
A queste attribuzioni il comandante pu? delegare ufficiali dipendenti.
Art.8. - Il servizio di estinzione incendi in ciascuna Provincia viene effettuato dal Corpo del capoluogo e dai vari distaccamenti del Corpo pompieri provinciale, oltre che nella città in cui il Corpo ed i distaccamenti hanno sede, in una zona i cui limiti sono proposti dal Comando del corpo pompieri provinciale ed approvati dall'Ispettorato centrale.
Il predetto servizio si intende obbligatorio anche per gli stabilimenti provvisti di un proprio servizio interne, di difesa incendi.
Il comandante della squadra di soccorso sul posto dell'incendio applica tutte le misure ed i provvedimenti necessari alla attuazione dell'estinzione dell'incendio.
I comandanti delle Forze armate e di P.S., eventualmente intervenute sul luogo dell' incendio per mantenere l'ordine pubblico, devono agire in conformità delle disposizioni di carattere tecnico date dallo stesso comandante.
Art.9. - Il servizio dei soccorsi tecnici implica essenzialmente:
a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di pubblica calamita, d'improvvisa o minacciosa rovina di edifici, di frane, di piene, di alluvioni;
b) la rimozione di eventuali ostacoli che intralciano la circolazione stradale;
c) l'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei pompieri può tornare utile alla salvezza delle persone e delle cose;
d) l'intervento in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Rimangono ferme le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1915, e 9 dicembre 1926, n. 2389, per quanto riguarda l'intervento dei pompieri nei casi di pubbliche calamita, in cui la direzione dei servizi di pronto soccorso sia assunta dal Ministero del lavori pubblici.
Art.10. - Ai fini del presente decreto e nell'esercizio delle loro funzioni, gli ufficiali ed il rimanente personale (sottufficiali e truppa), permanente e volontario, sono agenti di P.S., colle modalità che verranno fissate dal regolamento.
TITOLO V - Personale dell'Ispettorato centrale
Art. II. - Il Ministero dell'interno provvede alla nomina dell'ispettore centrale, designando a tale carica persona di provata capacità e di specifica competenza, la quale persona rivesta nei ruoli statali di gruppo A almeno il grado immediatamente inferiore.
Alla nomina degli Ispettori capi provvede mediante concorso per titoli fra tutti gli ufficiali ingegneri del Corpo pompieri, che rivestano il grado finale nel relativo ruolo. In via transitoria la nomina degli Ispettori capi si effettuerà mediante concorso per titoli fra tutti gli ufficiali ingegneri dei Corpi pompieri che contino almeno otto anni di servizio.
TITOLO VI - Personale del Corpo pompieri
Art.12. Per la prima costituzione dei Corpi pompieri provinciali tutto il personale, compreso quello dirigente, esistente all'atto della promulgazione del presente decreto, passa nei Corpi pompieri con le rispettive attuali attribuzioni, salvo le successive eliminazioni, seguendo criteri che saranno stabiliti con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze.
Al personale che verrà eliminato prima dell'inquadramento definitivo non potrà comunque essere liquidato un trattamento di quiescenza più favorevole di quello spettantegli in base alle attuali disposizioni.
Entro un anno dalla data di costituzione dell'Ispettorato centrale, il Ministro per l'interno e tenuto ad emanate, di concerto con quello per le finanze, norme transitorie per la prima sistemazione di tutto il personale permanente e volontario, nonché per l'arruolamento del nuovo personale ritenuto necessario, ferma l'osservanza delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, circa il divieto di adottare provvedimenti the possano comunque annullare od attenuare le riduzioni del trattamento economico stabilite dal decreto stesso e dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
Art.13. - Tutti gli ufficiali permanenti del Corpo pompieri formano un ruolo unico.
Debbono essere cittadini italiani muniti di laurea in ingegneria conseguita nel Regno, o di altri titoli legalmente equivalenti, ed essere legalmente abilitati all'esercizio professionale.
Le nomine degli ufficiali permanenti del Corpo sono fatte con decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno, e vengono conferite in seguito a pubblico concorso per esami.
Art.14. - 11 personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio pompieristico. II personale volontario presta servizio e viene retribuito ogni qual volta se ne manifesti il bisogno.
TITOLO VII - Organizzazione dei servizi
Art.15. - All'entrata in vigore del presente decreto, tutti i servizi pubblici di prevenzione ed estinzione incendi e dei soccorsi tecnici, nonché gli impianti ed i materiali di tutti i servizi esistenti in ciascuna provincia, passano alla dipendenza dei Comandi provinciali pompieri, costituiti a senso dell'art.2. Tali impianti e materiali rimangono pero di proprietà dei rispettivi Comuni.
All'uopo i suddetti Comandi provinciali si porranno in relazione con gli altri Comandi di corpo pompieri già esistenti nelle rispettive Provincie e provvederanno alla continuità dei servizi in atto.
Nessun altro pubblico servizio pompieri o similare e più ammesso. Nulla viene pero innovato nei riguardi di formazioni del genere, costituite da ditte o singoli per esclusivo servizio, o direttamente dipendenti dalle Forze armate.
Art.16. - La forza del Corpo provinciale e la forza e dislocazione dei suoi distaccamenti vengono stabilite dal prefetto, su proposta del Comando provinciale pompieri, ed approvato dal Ministro per l'interno nei limiti dell'organico da stabilire per ciascuna provincia, con le norme previste net successivo articolo 22.
Nel capoluogo di Provincia risiedono il Comando ed il contingente principale, costituito di massima da personale in tutto o in parte permanente e dotato di materiale automobile, officine di riparazioni, magazzini di rifornimento, nonché di tutto il necessario al buon funzionamento del servizio.
I distaccamenti, al comando di ufficiali o sottufficiali, secondo la loro importanza e muniti di materiale automobile (autopompe con carri attrezzi), sono costituiti da personale permanente, volontario o misto.
Potranno altresì essere dislocate piccole aliquote di materiale di estinzione incendi in località opportune, per costituire piccoli posti serviti da personale volontario reclutato localmente.
TITOLO VIII - Attività finanziarie
Art.17. - Presso il Ministero dell'interno è istituita una Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione ed estinzione incendi, e per i soccorsi tecnici in genere.
A detta Cassa sono conferiti :
a) contributi eventuali di enti e privati, nonché un contributo sui premi di assicurazione contro l'incendio;
b) un'aliquota di contributi the le Provincie riscuotono dai Comuni, giusto la lettera a) del successivo art. 19, la quale aliquota sarà fissata annuamente con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, su proposta dell'lspettorato centrale.
Con i fondi di cui dispone la Cassa sovvenzioni si provvede a sovvenzionare i corpi provinciali, secondo i criteri tecnici stabiliti annualmente dall'ispettorato centrale e secondo le necessità dei servizi locali, e ad organizzare particolari istituzioni di carattere generale, nonché al rimborso, a favore dell'erario, della spesa per il trattamento, a qualsiasi titolo, compresa la quiescenza, del personale dell'Ispettorato centrale e del ruolo degli ufficiali del corpo pompieri.
Art. 18. - II contributo dovuto alla Cassa sovvenzioni, di cui all'articolo precedente, sull'assicurazione incendio, e commisurato al 2 per cento dei premi introitati annualmente nel Regno dalle societ? di assicurazione, nell'ammontare accertato dal Ministero delle corporazioni.
Il versamento del contributo sar? regolato con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per I'interno e per le finanze.
Art. 19. - Le attività finanziarie dei Corpi pompieri provinciali sono costituite:
a) dai contributi di tutti i Comuni della Provincia;
b) dai contributi di istituti o di privati, sia per elargizioni spontanee, sia per applicazione delle tariffe istituite per i servizi e le visite tecniche di prevenzione incendi;
c) dalle ammende per contravvenzione alle prescrizioni di prevenzione incendi;
d) dagli introiti per servizi tecnici prestati dal Corpo, all'infuori del servizio di estinzione incendi;
e) da eventuali contributi integrativi della Cassa sovvenzioni.
In nessun caso per il pagamento dei contributi di cui alla lettera a) potrà aumentarsi la sovrimposta nei Comuni in cui essa e applicata con le aliquote massime consentite dall'art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737.
Art. 20. - All'amministrazione dei Corpi pompieri provinciali si provvede come segue:
1° In ciascuna Provincia i Comuni sono obbligati a stanziare nei loro bilanci i contributi stabiliti dal prefetto, in relazione alla costituzione del Corpo provinciale pompieri, tenendo presente che, se circostanze locali lo suggeriranno, i Comuni possono accettare, per far fronte all'onere, anche libere contribuzioni di enti locali e di privati.
2° La raccolta, l'amministrazione e l'erogazione dei contributi dei singoli Comuni vengono demandate, nell'ambito di ciascuna Provincia, alla rispettiva Amministrazione provinciale, che vi provvede con il proprio personale contabile ed amministrativo.
Le somme introitate sono versate alla cassa dell'Amministrazione provinciale. Dei fondi e tenuta contabilit? separata. Nel regolamento verranno fissate le norme per la gestione dei fondi stessi.
3° Il comandante del Corpo pompieri provinciale, nell'organizzare secondo le direttive dell'Ispettorato centrale il servizio nella propria Provincia cura che le spese da destinare al funzionamento del Corpo nel capoluogo e nelle sedi di distaccamento siano, per quanto possibile, messe in relazione ai contributi versati dai Comuni o gruppi di Comuni, nella cui zona - delimitate secondo le prescrizioni dell'Art. 8 - i Corpi e distaccamenti stessi effettuano il servizio di estinzione incendi.
TITOLO IX - Disposizioni per il caso di mobilitazione
Art.21. - I Comandi del corpi pompieri provinciali compileranno fin dal tempo di pace un proprio progetto di mobilitazione, secondo norme che saranno stabilite dal regolamento e secondo le direttive dell'Ispettorato centrale. Tali progetti diverranno esecutivi dopo l'approvazione del Ministero della guerra.
All'atto della mobilitazione il personale permanente del Corpo dei pompieri e quello volontario in servizio da almeno 6 mesi nel Corpo stesso, e militarizzato.
Esso sarà perciò soggetto, in ragione del grado cui, a norma del regolamento, si trova equiparato, alle leggi penali ed al regolamento di discipline militari, sia nei rapporti fra il personale medesimo, sia reciprocamente nei rapporti con i militari di tutte le forze armate.
I Corpi provinciali cosi militarizzati possono essere impiegati anche fuori del territorio della propria provincia.
Art. 22. Il Ministro per l'interno, valendosi dell'lspettorato centrale, provvede di concerto col Ministro per le finanze, alla emanazione delle norme:
a) per to Stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo pompieri :
b) per stabilire l'entit? dei contributi dei Comuni per il servizio pompieri, tenendo presente che i contributi da stabilirsi a carico dei Comuni stessi, in aggiunta a quelli attualmente esistenti, non dovranno superare i seguenti importi :
1936 - - - - - - 10 milioni
1937 - - - - - - 15 milioni
1938 - - - - - - 20 milioni
1939 - - - - - - 25 milioni
1940 - - - - - - 30 milioni
anni successivi 40 milioni
c) per determinare la costituzione e la forza dei Corpi pompieri provinciali;
d) per in compilazione del regolamento per l'arruolamento, l'uniforme, la disciplina, l''avanzamento, l'addestramento, l' amministrazione, l'assicurazione del personale contro gli infortuni, il funzionamento del servizio dei Corpi pompieri, non ché quant'altro ha attinenza alla pratica attuazione del presente decreto.
Le norme di cui al comma precedente verranno adottate per decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze e degli altri Ministri eventualmente interessati.
Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per in conversione in legge. Il Ministro proponente e autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi 10 ottobre 1935-XIII.
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - SOLMI - DI REVEL - COBOLLI-GIGLI
Visto, il Guardasigilli : SOLMI.
Registrato alla Corte dei Conti, add? 6 febbraio 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 369, foglio 21. - MANCINI.